Art. 8.

      1. Alle imprese operanti nei territori di cui all'articolo 1 e che fruiscono di sgravi degli oneri sociali è concesso, per la durata di dieci anni a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1o gennaio 2007, uno sgravio aggiuntivo di due punti percentuali per ciascuna delle aliquote contributive, assistenziali e previdenziali.
      2. In relazione a nuove assunzioni che si verifichino dal 1o gennaio 2007 e sino al 31 dicembre 2015 e che comportino incrementi delle unità effettivamente occupate alla medesima data dal 1o gennaio 2007, è concesso lo sgravio aggiuntivo in ragione di 7,5 punti percentuali per ciascuna delle aliquote contributive, assistenziali e previdenziali.